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D.P.R.163 : è in vigore dal 17/01/2020 il decreto che rende esecutivo quanto disposto nel UE 517/2014 sull'F-GAS

A far data dal 17/01/2020 è entrato in vigore il decreto legislativo del 5/12/2019 n° 163 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.1 del 02-01-2020).

La disposizione ministeriale, disciplina e sanziona la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 inerenti i gas fluorurati a effetto serra (tra cui quelli comunemente conosciuti con il nome di FREON). Con questo indispensabile paragrafo si conclude l’iter legislativo sull’argomento, rappresentando una “doverosa risposta” da parte del legislatore italiano, al regolamento europeo sopracitato la cui attuazione era stata già parzialmente ottemperata nel DPR146/2018 (GU n.7 del 09/01/2019)  entrato in vigore esattamente un anno fa (24/01/2019) in cui si disciplinavano tra le altre cose, le procedure per la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese .

Oggi il DPR 163 consente a tutti di maturare una consapevolezza, alla domanda :

SERVE UN PATENTINO PER APPENDERE A UN MURO UN CONDIZIONATORE????

La risposta è “SI”

  • Perché da oggi il personale qualificato ( dal patentino F-GAS ndr) garantisce il rispetto della normativa vigente e tutela se stesso, nonché l’utilizzatore finale dal rischio di sanzioni che vanno da 1000 a 100.000 € per installatori e utilizzatori.
  • Perché i corsi per l’ottenimento dell’abilitazione preparano l’installatore al maneggio dei gas fluorurati una delle cause principali dell’effetto serra.
  • Perché l’installatore certificato e “patentato” gestisce il recupero dei gas e il registro dei contenitori per lo smaltimento svolto secondo le regole che tutelano l’ambiente.
  • Perché le imprese che forniscono i gas inseriscono in una banca dati le informazioni necessarie e previste per legge perché è indispensabile in termini di riconoscimento da parte del costruttore della garanzia del prodotto
  • Perché da sempre installare un climatizzatore non è solo “appenderlo ad un muro”

 

In sintesi da oggi per tutti soggetti coinvolti in questo specifico settore impiantistico, dall’impresa all’istallatore nonché all’utilizzatore finale, non possiamo più non tenere conto di quanto recitato nel DPR 163 in materia di:

• prevenzione delle emissioni di gas fluorurati (art. 3)

• controllo delle perdite (art. 4)

• sistemi di rilevamento delle perdite (art. 5)

• tenuta dei registri conservati nella Banca Dati (art. 6)

• recupero dei gas (art. 7)

• certificazioni di impianto dichiarazioni di conformità. Nonché obblighi dell’utilizzatore finale e dell’impresa appaltante (art. 8) …. Iscrizione al registro elettronico (art 14) riduzione della quantità di idrofluorocarburi (art 13) precarica delle apparecchiature (art. 12) controllo manutenzione ed etichettatura (art. 10 e 11)

 

Dal 17/01/2020 La mancata osservazione delle regole europee stabilite nella disposizione UE 517/2014 comporterà sanzioni esemplari che potrebbero arrivare fino a 150.000,00 € nonché in alcuni casi la reclusione fino a 3 mesi , l’augurio di STEAM è che i Nostri clienti: impiantisti, installatori e frigoristi nonché gli utenti finali e fruitori del bene, possano in virtù delle loro attestazioni di competenze ufficialmente accreditate, continuare a proporre sul mercato prestazioni sempre più qualificate ed affidabili che rappresentano il miglior viatico alle sanzioni apparentemente "orwelliane" , benchè doverose nel drammatico contesto di riscaldamento globale che ci vede tutti attori responsabili per il futuro di un pianeta ecosostenibile.